Art. 4.

      1. Dopo l'articolo 108 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      «Art. 108-bis. - (Proroga). - 1. Tutti i termini per la difesa, concernenti il diritto di intervento e di assistenza dell'imputato, delle altre parti private e dei rispettivi difensori, sono prorogati per il tempo necessario a rendere effettiva la conoscenza della documentazione prodotta e lo svolgimento delle attività necessarie a predisporre la propria difesa.
      2. Su richiesta del difensore dell'imputato o delle altre parti private, il giudice proroga i termini di cui al comma 1 fino a tre mesi. Il provvedimento di proroga è emesso con decreto ricorribile per cassazione.
      3. La proroga di cui al comma 2 può essere rinnovata nei casi di particolare complessità».